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E' stata recentemente presentata una petizione popolare (presentata alla Camera
dei Deputati il 20 aprile 2000, annunciata nella seduta del 2 maggio 2000 e
assegnata alla VIII Commissione Ambiente con il numero 1503; presentata al Senato
della Repubblica il 20 aprile 2000, annunciata nella seduta del 23 maggio 2000
con il numero 763, assegnata alla Commissione Ambiente e abbinata alla discussione
sull'Atto del Senato 4273 sull'inquinamento elettromagnetico) con la quale i
cittadini di Roma Nord e dei Comuni limitrofi chiedono l'adozione di iniziative
per la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche, con particolare
riferimento alla Stazione della Radio Vaticana di S. Maria di Galeria.
Tutte le forze politiche si sono dimostrate sensibili al problema dell'inquinamento
elettromagnetico, come dimostrato in occasione dell'approvazione, da parte della
Camera dei Deputati, della mozione Vigni del luglio 1999, e come si evince dalle
numerose interrogazioni, interpellanze e risoluzioni che sono state presentate
negli anni sulla materia da Parlamentari di tutti gli schieramenti politici
(le ultime tre risoluzioni presentate il 5, il 6 ed il 7 luglio del 2000, oltre
alle interpellanze presentate a maggio 2000 e a settembre 1999).
Descriviamo qui di seguito la situazione presente a nord di Roma e nei Comuni limitrofi, nel territorio che comprende le zone di Cesano, Olgiata, La Storta, La Cerquetta, S. Maria di Galeria, Osteria Nuova ed i Comuni di Anguillara, Campagnano e Formello al centro delle quali sorgono gli impianti radiotrasmittenti della Radio Vaticana. In tale territorio è inoltre presente un'altissima concentrazione di impianti radiotrasmittenti per la diffusione radiofonica, le telecomunicazioni civili e militari, la telefonia mobile, la sorveglianza radar, la trasformazione ed il trasporto dell'energia elettrica ad elevatissima tensione;
Gli impianti della Radio Vaticana occupano una superficie di circa 425 ettari che gode del privilegio della extraterritorialità (legge n. 680 del 13-6-1952 che ha ratificato l'accordo fra lo Stato Italiano e la Santa Sede dell'8-10-1951). Si tratta di circa 50 antenne alte quasi 100 metri che irradiano trasmissioni radiofoniche ad elevatissima potenza, utilizzando numerose frequenze in onde medie e onde corte, verso l'intero globo terrestre. Infatti, le emissioni della Radio Vaticana sono caratterizzate da copertura circolare con caratteristiche fortemente direzionali (elevati guadagni d'antenna) e utilizzano potenze di trasmissione dell'ordine di centinaia di migliaia di watt, sia in onde medie che in onde corte, che determinano essenzialmente l'elevato fondo elettromagnetico delle zone intorno agli impianti.
Queste trasmissioni disturbano altri segnali radiofonici e radiotelevisivi e provocano interferenze elettromagnetiche su alcuni apparecchi domestici, quali citofoni, telefoni. Interferenze elettromagnetiche vengono anche costantemente rilevate su protesi acustiche, cancelli automatici, strumentazioni elettroniche delle autovetture e, in corrispondenza di Cesano, sull'elettronica di controllo dei treni che percorrono la nuova ferrovia ad alta frequentazione. Quest'ultimo effetto è stato ufficialmente confermato da dirigenti delle Ferrovie dello Stato.
In località La Storta sorge anche il Centro Telegrafico Italiano di Santa Rosa; al punto 4 dell'Accordo del 1951 è fra l'altro specificato che le trasmissioni della Radio Vaticana non devono creare interferenze con i servizi di telecomunicazioni del suddetto centro di radiotrasmissioni.
Ulteriori installazioni di impianti radiotelevisivi a Sorti Lunghi che, per definizione, devono irradiare la potenza a radiofrequenza anche e principalmente in direzione di Roma, oltre a interessare la zona strettamente vicina agli impianti, non possono che determinare, per il principio fisico della sovrapposizione degli effetti, un ulteriore innalzamento dei livelli di campo elettromagnetico in tali zone, ove già l'elevato fondo elettromagnetico ha determinato l'esito di cui s'è detto alla Cerquetta, a Cesano, ad Osteria Nuova, all'Olgiata e alla Storta, tutte aree del Comune di Roma che si trovano all'interno dell'area di copertura dei previsti impianti radiotelevisivi e radiofonici e di cui al bacino d'utenza definito nel Piano Nazionale per le Frequenze dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che comprende anche, in quel territorio, i Comuni di Anguillara, Formello, Sacrofano e le ulteriori zone di Roma Nord di Casalotti, Palmarola Nuova, Prima Porta, Massimina.
In contrasto con tale decisione, l'Azienda Sanitaria Locale Roma E, in data 27/12/99, riprendendo il parere tecnico negativo dell'ISPESL del 16/12/99, non concedeva il nulla osta sanitario alla Tim S. p. A. per un ripetitore per la telefonia mobile installato sopra un edificio adibito a civile abitazione sito in via G. Costetti 44, in località La Storta-Cerquetta, a causa della presenza di elevati campi elettromagnetici riconducibili alle installazioni della Radio Vaticana.
Infatti, misurazioni dell'ISPESL-DIPIA e del Compartimento di Roma della Polizia
Postale, effettuate ad ottobre, novembre e dicembre scorsi, confermavano l'elevato
fondo elettromagnetico di quel territorio ed anche il superamento del limite
di cui all'Art. 4 del D. M. 381 alla Storta-Cerquetta, tanto da determinare
parere negativo dell'ISPESL e negazione del nulla osta sanitario da parte dell'ASL
- Roma E / SISP nei confronti del titolare del predetto impianto di telefonia
mobile; nelle loro argomentazioni, entrambi gli enti sottolineavano il fatto
che "
comunque, in base ai criteri di minimizzazione previsti dal
D. M. 381/98, sarebbe stato opportuno, dal punto di vista elettromagnetico,
scegliere una zona più idonea ove installare la stazione radiobase
".
Per tale impianto, a maggio scorso, veniva rigettata dal IX Dipartimento dei
Comune di Roma, Ufficio Concessioni Edilizie, la richiesta di variante in corso
d'opera presentata dal titolare dell'impianto e, allo stesso tempo, veniva avviata
la procedura d'ufficio per l'eventuale annullamento dell'autorizzazione edilizia
originaria.
La predetta località di Sorti Lunghi si trova ad una distanza di circa tre chilomentri dalla zona in cui sorgono gli impianti di Radio Vaticana; tale distanza è confrontabile con la distanza fra questa e la Cerquetta, ove sono stati riscontrati livelli di campo elettromagnetico tali da determinare la negazione del nulla osta sanitario per l'impianto radiotrasmittente di cui s'è detto in precedenza, che sarebbe stato caratterizzato da potenze di trasmissione di gran lunga inferiori (tipicamente dell'ordine di qualche decina di Watt) a quelle tipiche degli impianti dedicati alle radiodiffusioni (dell'ordine delle decine o centinaia di migliaia di Watt).
Il 25 luglio scorso il Ministero dell'Ambiente emetteva e rendeva noto l'elenco
dei siti non a norma coi limiti di esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza
stabiliti dal Decreto Interministeriale 381/98. I siti di Radio Vaticana, per
gli impianti radiofonici, e di via G. Costetti 44, per gli impianti della telefonia
mobile, sono entrambi inclusi in tale elenco.
Sia per l'area intorno al sito di via G. Costetti 44, che per il territorio
intorno a Radio Vaticana, di cui la prima ne è parte, viene definitivamente
sancito un fondo elettromagnetico misurato che supera i livelli stabiliti dal
D. M. 381/98. Si sottolinea il fatto che, per l'area intorno a via Costetti,
tale superamento è stato verificato a prescindere dall'attivazione dell'impianto
della TIM.
Nelle zone sopra citate, nel corso degli anni, si è riscontrata una forte incidenza di malattie tumorali, come evidenziato dall'indagine svolta dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio sui casi di mortalità nelle zone adiacenti la stazione trasmittente della Radio Vaticana nel periodo che va dal 1987 al 1995.
Tale indagine, pur con i limiti dati dai soggetti e dalle patologie presi a campione (soltanto la popolazione deceduta di età superiore ai 15 anni a causa di leucemia) e dal fatto che per Cesano, che è zona rurale, sono stati applicati i tassi specifici osservati nello stesso periodo nell'intero Comune di Roma, non ha potuto non evidenziare un aumento dell'incidenza di patologie tumorali; in particolare, si legge nel rapporto, "nei maschi la mortalità per leucemia nell'area entro i 3 km. risulta significativamente maggiore dell'atteso E' stato riscontrato un eccesso di mortalità per leucemia nella popolazione adulta residente fino a 4 km. dagli impianti; tale eccesso è stato riscontrato sia nell'analisi geografica che nello studio caso-controllo.".
L'indagine non tiene quindi ancora conto dei dati epidemiologici riguardanti
almeno:
- l'incidenza (morbilità) delle malattie oncologiche negli adulti nello
stesso periodo di osservazione (altre tipologie di tumore, guarigioni, ammalati
attualmente in cura, variazioni di residenza, ecc.),
- la morbilità e la mortalità per leucemia e per altre forme tumorali
nei minorenni in quegli stessi anni,
- la morbilità e la mortalità per leucemia e per altre forme tumorali
nell'arco temporale dal 1996 ad oggi nella popolazione di ogni età lì
residente,
- l'incidenza di altre patologie (malattie a carico del sistema nervoso, del
sistema endocrino, del sistema cardiovascolare, ecc.),
- la correlazione fra l'incidenza delle patologie e l'incremento negli anni
delle potenze di trasmissione dell'emittente.
Ciò era stato promesso dal precedente Assessore alla Sanità regionale nel corso di un'Assemblea pubblica svoltasi a maggio 1999 presso la scuola elementare Angelini di Cesano.
Si vuole porre l'attenzione sui dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità sulle cause di mortalità in Italia. Nel 1994, in tutta Italia, su 5.009.762 abitanti di età compresa fra 1 e 9 anni, si sono registrati 60 decessi per leucemia (1 decesso ogni 83.496 bambini).
Nello stesso anno, nel Lazio, su 444.302 abitanti di età compresa nelle stesse classi d'eta, i decessi per leucemia sono stati 15 (1 decesso ogni 29.620 bambini), cioè 2.82 volte la media nazionale per gli individui di età compresa fra 1 e 9 anni, pari al 25 % del totale dei casi.
Si fa presente che, al momento, si è a conoscenza di 4 casi di bambini affetti da leucemia residenti a Cesano, La Storta, Osteria Nuova ed Anguillara, su una popolazione complessiva (tutte le età) di circa 30.000 abitanti. Fra aprile e ottobre scorsi sono deceduti per leucemia tre bambini: un bambino di 4 anni a Cesano, una bambina di 10 anni alla Storta, un bambino di 7 anni, ancora alla Storta. Una donna di 40 anni è deceduta a Cesano per un'altra patologia tumorale. A dicembre del 1999 era deceduta alla Cerquetta una donna sessantenne affetta da mieloma multiplo, della quale era stata inviata la documentazione clinica alla ASL Roma E per la vicenda di via Costetti.
A seguito di quanto disposto dal D. M. 381/98, la popolazione si è attivata presso le competenti autorità della Regione Lazio (Assessorato all'Ambiente) per ottenere misurazioni del campo elettromagnetico a radiofrequenza esistente nella zona. Le rilevazioni (rese difficoltose anche dalla mancanza di conoscenza delle caratteristiche tecniche degli impianti), effettuate fra aprile e settembre del 1999 a Cesano, La Storta, La Cerquetta, l'Olgiata e Osteria Nuova, e che hanno visto il coinvolgimento del Presidio Multizonale di Prevenzione/SIAC, dell'ENEA, dell'ANPA, della Provincia di Roma, dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale, della ASL-Roma E e del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord con una propria Commissione Tecnica, hanno evidenziato il ripetuto ampio superamento dei limiti di legge.
Il Presidio Multizonale di Prevenzione delle ASL romane, ad agosto 1999, inviava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una informativa a causa del superamento del limite di 6 V/m nelle zone oggetto delle rilevazioni.
Numerosi esposti, comunicazioni e diffide aventi per argomento l'inquinamento elettromagnetico di quel territorio sono stati inviati, da luglio 1999 a marzo 2000, dal Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, dal Comitato di Cittadini "La Cerquetta", dal Movimento Federativo Democratico - Cittadinanza Attiva e dal Tribunale dei Diritti del Malato, nonchè da singoli cittadini, alle Autorità e agli Uffici competenti, fra cui anche alla Regione Lazio nelle figure del Presidente dell'Assemblea, del Presidente della Giunta, dell'Assessore alla Sanità e dell'Assessore all'Ambiente della precedente amministrazione regionale.
A seguito della pubblicazione dei risultati della suddetta campagna di misure di campo elettromagnetico e della predetta indagine epidemiologica, il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, nel corso dell'ultima riunione svoltasi il 22/9/99 presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, esponeva le seguenti proprie richieste volte al risanamento del territorio intorno agli impianti di Radio Vaticana, e cioè:
- riduzione immediata del livello del fondo elettromagnetico generato dalle emissioni di quegli impianti entro i limiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 del D. M. 381/98 e controllo delle emissioni mediante una rete certificata di monitoraggio continuo opportunamente distribuita in quel territorio,
- blocco immediato di qualsiasi altra nuova fonte di inquinamento elettromagnetico, sia all'interno che all'esterno della Radio Vaticana, quali ulteriori impianti di radiodiffusione delocalizzati da altre zone del territorio romano, impianti di telecomunicazione e di telefonia mobile, linee di trasmissione e cabine di trasformazione dell'energia elettrica,
- delocalizzazione degli impianti di Radio Vaticana in aree non popolate e contemporaneo impiego di tecnologie più avanzate per gli impianti così delocalizzati;
Nel corso della predetta riunione, il precedente Assessore all'Ambiente assicurava ai Comitati di Roma Nord l'intervento della Regione Lazio presso il Ministero degli Esteri al fine di instaurare un tavolo di trattativa con lo Stato Vaticano e, allo stesso tempo, prometteva il proprio impegno per una partecipazione del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord alla suddetta trattativa. Le predette richieste dei Comitati venivano ribadite mediante nostra nota del 17/11/1999 indirizzata alla Regione Lazio.
Nella relazione conclusiva della Regione Lazio sulla caratterizzazione elettromagnetica del sito di Radio Vaticana dell'8/11/1999, la Regione Lazio ipotizzava tre soluzioni: delocalizzazione degli impianti, spostamento degli insediamenti abitativi, modifica delle caratteristiche degli impianti.
Conseguentemente, il precedente Assessore all'Ambiente della Regione Lazio, in data 17/1/2000, inviava una nota al precedente Ministro per l'Ambiente con la quale, pur ribadendo ancora una volta il comprovato stato di inquinamento elettromagnetico del territorio intorno agli impianti di Radio Vaticana e constatando l'impossibilità di aprire un confronto diretto con i responsabili di quell'emittente, richiedeva interventi " nelle adeguate sedi istituzionali, affinchè vengano intraprese le azioni dirette a ricondurre le emissioni della Radio Vaticana entro valori compatibili con i limiti di esposizione della popolazione e venga posto il problema di una più idonea localizzazione degli impianti.".
Il Ministro delle Comunicazioni, a dicembre del 1999, assicurava al Coordinamento
dei Comitati di Roma Nord il proprio intervento per la richiesta di "
chiarimenti
tecnici e di procedure in relazione all'esercizio degli impianti di S. Maria
di Galeria, e ad interessare gli altri organi istituzionali competenti per gli
aspetti sanitari della problematica
sollevata.";
La necessità di intervenire per il risanamento di quel territorio era
già stata anche espressa a settembre del 1999 dall'Assessorato alla Sanità
del Comune di Roma con note inviate al direttore generale della ASL Roma E e
al Sindaco di Roma e, successivamente, ai Ministri degli Affari Esteri, della
Sanità, dell'Ambiente e all'Assessore alla Sanità della Regione
Lazio.
La stessa posizione veniva espressa ad ottobre dello scorso anno dall'ANPA, ritenendo che " i soggetti deputati a garantire il rispetto delle norme nazionali vigenti siano ricompresi tra gli enti (e non soltanto, ndr) cui è indirizzata per conoscenza la predetta nota ", cioè la Procura della Repubblica, la Regione Lazio, il Presidio Multizonale di Prevenzione, il Ministero dell'Ambiente.
A gennaio scorso alcuni cittadini di Roma Nord e di Anguillara inviavano al Sindaco di Roma, in qualità di massima autorità sanitaria comunale, e al precedente Presidente della Regione Lazio una diffida ad adempiere agli atti d'ufficio di loro competenza in merito alla situazione determinata dagli impianti di Radio Vaticana e per riconsiderare la scelta di Sorti Lunghi.
A febbraio scorso alcuni cittadini di Roma Nord e di Anguillara presentavano alla Procura della Repubblica un esposto-querela chiedendo al magistrato di accertare l'esistenza di eventuali reati penali in essere a carico di autorità regionali, comunali e di responsabili di uffici preposti.
La Procura della Repubblica di Roma, in primavera, ha aperto un fascicolo d'indagine sulla Radio Vaticana, iscrivendo tre esponenti dell'emittente nel registro degli indagati, ipotizzando per questi il reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 del Codice Penale, e inoltre, sta conducendo indagini anche con l'acquisizione di cartelle e certificazioni cliniche e dichiarazioni di cittadini.
Il 5 ottobre scorso gli organi di stampa hanno reso noto che la Procura della Repubblica di Roma ha concluso l'inchiesta preliminare con l'imminente notifica di rinvio a giudizio del direttore della Radio Vaticana, del direttore del comitato di gestione e del direttore tecnico. Il 26 ottobre è stata annunciata dalla stampa la notifica del rinvio a giudizio dei tre esponenti dell'emittente. La prima udienza di tale processo è stata fissat per il 12 marzo del 2001.
I cittadini aderenti al Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, a Cittadinanza Attiva-Assemblea Territoriale di Roma Nord, alle Associazioni e ai Comitati dei Comuni vicini che, in questi ultimi anni, con continue azioni di stimolo e di controllo, hanno fatto sì che la situazione ambientale ed epidemiologica di quel territorio emergesse nella vera realtà, hanno deciso di doversi subito costituire parte civile nel procedimento giudiziario in corso.
Il 31 ottobre scorso una delegazione del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord è stata ricevuta dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati per un'audizione informale sula problematica di Radio Vaticana.
Il 29/11/00 la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma,
dopo aver iscritto nelle notizie di reato tre responsabili della Radio Vaticana
e concluse le indagini preliminari, ha emesso decreto di citazione in giudizio
nei loro confronti, in quanto "
nella loro qualità di responsabili
della gestione e del funzionamento della RADIO VATICANA, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso, diffondevano, tramite gli impianti
di S. Maria di Galeria, radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o molestare
persone nei casi non consentiti dalla legge
", imputandoli del reato
di cui all'art. 674 del Codice Penale.
il Consiglio Comunale di Roma, nella Seduta del 6/12/00, votava ed approvava alcuni Ordini del Giorno con cui impegnava " il Sindaco e l'Assessore competente a verificare ulteriori siti alternativi a Sorti Lunghi, sollecitando le autorità regionali competenti." e " a provvedere per una moratoria sul rilascio di nuove autorizzazioni e/o concessioni di installazione di nuove antenne per la telefonia mobile nella zona attorno a Radio Vaticana.";
Il 6 ottobre scorso è stato reso noto il contenuto di un documento congiunto del 28 settembre firmato da una delegazione del Governo Italiano e da una della Santa Sede, incontratesi alla Farnesina, con il quale, in relazione ai " problemi legati all'intensità dei campi elettromagnetici prodotti dall'attività del Centro trasmittente della Radio Vaticana, in Santa Maria di Galeria, alla luce anche delle preoccupazioni della popolazione dell'area circostante le due parti hanno deciso di approfondire gli aspetti tecnici e giuridici del problema, avviando, come primo passo, una misurazione congiunta dell'intensità delle emissioni.".
Così agendo, viene completamente disconosciuto tutto il lavoro svolto e i risultati conseguiti dalle nostre stesse Istituzioni (Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma,) con il concorso degli Enti preposti istituzionalmente alla vigilanza saniataria, ambientale, e alle misurazioni del campo elettromagnetico (Osservatorio Epidemiologico Regionale, ASL-Roma E, ANPA, ISPESL, PMP-ARPA, Polizia Postale), dell'ENEA e della Commissione Tecnica del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord.
Ciò significa smentire tutti i documenti istituzionali ufficiali, tornare indietro di anni e aggravare ancor di più la situazione ambientale e sanitaria del territorio intorno a Radio Vaticana, poichè verrebbero ridiscussi quei dati istituzionali (i risultati della campagna di misure di cui s'è detto in precedenza) che sono invece ormai assodati ed incontrovertibili, convenendo di ripetere misurazioni e accettando di farsi controllare, nel proprio operato, da uno Stato estero, che viola la nostra legge, all'interno del nostro Stato sovrano. E ciò in contrasto con l'attuale stato dell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica di Roma che, a causa di tali riconosciute violazioni di legge e della situazione epidemiologica riscontrata dalle stesse nostre Istituzioni e denunciate da quegli Enti istituzionali e dai Cittadini alla stessa Procura, ha avviato l'azione giudiziaria di cui s'è detto in precedenza.
Il 21/12/00, nel corso della Seduta della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati sulle risoluzioni parlamentari riguardanti la problematica di Radio Vaticana, i Sottosegretari di Stato del Ministero dell'Ambiente, on. Valerio Calzolaio, e del Ministero delle Comunicazioni, on. Vincenzo Maria Vita, affermavano che ulteriori misurazioni, eseguite alla fine del 2000, avevano confermato " il superamento dei limiti previsti in misura cospicua "; nelle premesse del testo unificato e approvato della risoluzione parlamentare si afferma che " sarebbe opportuno, visti gli elevati livelli di campi elettromagnetici rilevati nella zona riconducibili alle installazioni di Radio Vaticana, intervenire per evitare l'installazione di ulteriori fonti fisse che generano campi elettromagnetici, in particolare impianti di trasmissione radiotelevisivi; ";
Tale risoluzione impegna il Governo " a compiere tutti gli atti necessari affinché le misure di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal decreto ministeriale n. 381 del 1998, nonché le ulteriori misure definite dalla regione Lazio come obiettivi di qualità, vengano correttamente applicate anche a tutela dei cittadini che vivono nell'area in cui sono ubicati gli impianti di Radio Vaticana; ad operare quindi affinché si possa pervenire in tempi rapidi alla necessaria azione di risanamento, tenuto conto che le misurazioni già effettuate evidenziano in modo incontrovertibile il superamento dei limiti di esposizione e delle misure di cautela previste dalla normativa vigente. "
Qui di seguito si ribadiscono e si completano le richieste inoltrate dai Cittadini alle Autorità nazionali, regionali e comunali competenti, volte alle risoluzione del problema:
- far applicare la legge del nostro Stato nell'intero territorio italiano (D. M. 381/98),
- avviare il tavolo tecnico con lo Stato Vaticano per l'attuazione di un piano di risanamento che preveda modi e tempi per la delocalizzazione degli impianti della Radio Vaticana, al quale partecipi una rappresentanza dei cittadini del Coordinamento dei Comitati di Roma Nord e dei Comuni vicini,
- vietare, nelle suddette località, l'installazione di altre sorgenti elettromagnetiche e, in particolare, di ripetitori radiotelevisivi e radiofonici delocalizzati da altre zone della Regione (caso di Sorti Lunghi), nonchè di ripetitori per la telefonia mobile (caso di via Costetti),
- avviare una indagine epidemiologica nelle zone di Roma Nord e dei Comuni limitrofi per determinare l'incidenza della mortalità e della morbilità, per tutte le classi di età (sul modello adottato dall'Istituto Superiore di Sanità), di tutte le tipologie di malattie tumorali, endocrine, cardiovascolari e neurodegenerative.
ROMA, 23 FEBBRAIO 2002 - ORE 0:43.
SIAMO APPENA TORNATI DALL'AVER EFFETTUATO
DELLE MISURE DI CAMPO
ELETTROMAGNETICO A RADIOFREQUENZA IN UN SITO DEL TERRITORIO INTORNO
ALLA STAZIONE RADIOFONICA INTERCONTINENTALE DELLA RADIO VATICANA.
I RISULTATI DI TALI MISURAZIONI MOSTRANO
ANCORA UNA VOLTA IL
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI LEGGE.
IL 20/2/2002 UN TECNICO DELL'ANPA
CHE HA FAMA DI ESSERE IL MASSIMO
ESPERTO DI MISURE DI QUELL'AGENZIA HA DICHIARATO CHE NELLO STESSO
SITO I LIVELLI MISURATI RIENTRAVANO NEL LIMITE DI LEGGE.
GODIAMO DI AMPIA TESTIMONIANZA DI QUELLA DICHIARAZIONE.
LE NOSTRE MISURAZIONI SONO STATE
REGISTRATE E DOCUMENTATE MEDIANTE
FILMATO E GODIAMO DI UNA LARGA TESTIMONIANZA DI COMPONENTI DEL
COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD.
VOGLIAMO INFORMARE QUESTO FORUM CHE
LE ATTUALI MISURAZIONI
ISTITUZIONALI, INIZIATE IL 20/2 U. S., A NOSTA INSAPUTA, VEDONO
LA PARTECIPAZIONE DI TECNICI DELLA RADIO VATICANA E L'ASSOLUTO NON
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI DI ROMA NORD.
SIAMO VENUTI A CONOSCENZA DI QUESTA
NUOVA CAMPAGNA DI MISURE DAGLI
ABITANTI DEI SITI IN CUI SI STANNO RECANDO I TECNICI ITALIANI E
DELLA RADIO VATICANA.
L'ATTEGGIAMENTO SCONVENIENTE DI TALI
TECNICI, SIA ITALIANI CHE
VATICANI, E' STATO EVIDENZIATO DAI CITTADINI PRESENTI E VERRA'
COMUNICATO NELLE OPPORTUNE SEDI.
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2) CHI TOCCA LE SANTE ANTENNE MUORE!
Roma, 24 Febbraio 2002 - Ore 22:00.
Siamo appena tornati dall'aver effettuato
nuove misurazioni nel
territorio di Roma Nord intorno agli impianti della Radio Vaticana.
In un altro sito abbiamo riscontrato
ancora una volta il superamento
del limite di legge. Questo sito non è stato mai controllato dagli
enti dello Stato Italiano.
Questa violazione di legge segue
a quella riscontrata venerdì sera
dal Coordinamento in un altro sito dichiarato invece a norma
dall'ANPA a rappresentanti del Coordinamento.
I tecnici italiani continuano ad
andare in giro con i tecnici
vaticani, senza il coinvolgimento dei Cittadini di Roma Nord.
Vi raccontiamo cosa è successo
in un sito in cui abbiamo sempre
riscontrato ampi superamenti del limite di legge e come vengono
eseguite le misure "istituzionali":
1. un tecnico vaticano inizia ad
utilizzare lo strumento in
dotazione dei tecnici italiani per cercare punti a norma. Cioè i
punti meno esposti. Il tecnico italiano si fa ridare lo strumento e
continua a misurare perché di sua competenza;
2. il tecnico italiano afferma ad
un rappresentante del
Coordinamento, giunto nell'ultima fase dell'accesso, che in
quel sito è tutto in regola; pochi minuti prima, in sua assenza,
aveva dichiarato ai residenti, durante la fase di registrazione su
carta dei risultati, che in diversi punti veniva superato largamente
il limite di legge;
3. il limite di legge viene fortemente
superato vicino al
telefono, spesso inutilizzabile perché estremamente interferito
dall'emittente radiofonica; il tecnico della Radio Vaticana
invita la padrona di casa a dotarsi di un telefono cellulare;
4. il tecnico della Radio Vaticana
invita la padrona di casa a
non far entrare nessun'altro nella propria abitazione; la signora
reagisce;
5. nessuna delle misurazioni è
stata acquisita nell'intervallo
di 6 minuti; pertanto, tali misurazioni non sono in accordo con
quanto disposto dall'art. 4 del D. M. 381/98;
6. i tecnici della Radio Vaticana,
il giorno dopo, si offrono
per inserire un sistema di filtraggio sulla linea telefonica della
Telecom. Per fare questo devono tranciare i cavi aerei della
Telecom. La signora evita l'incontro.
Questi tecnici italiani e queste
campagne di misure accanto a
tecnici della Radio Vaticana toglieranno ogni residuo problema
all'emittente non giudicabile dal sistema giudiziario italiano.
Tutto cio' nel completo silenzio
dell'intera informazione,
con l'unica eccezione di Striscia La Notizia, e nel completo
silenzio di TUTTE LE FORZE POLITICHE CHE SIEDONO in Parlamento.
CHI TOCCA LE SANTE ANTENNE MUORE
!!!
Arriviamo per tempo, a piccoli gruppi,
al "Palazzo di
Giustizia", in piazzale Clodio.
Io, Luciano e Alfredo ci rechiamo
nella segreteria del Procuratore
Aggiunto Amendola e presentiamo al Cancelliere quattro ulteriori
documenti per farli allegare al Procedimento n. 41597/01 R. G.
contro "ignoti" a seguito dell'esposto-querela per
omicidio colposo plurimo presentato dal Coordinamento dei Comitati
di Roma Nord il 12 marzo del 2001, giorno della prima udienza del
processo per "getto pericoloso di cose", subito rinviato.
Quindi, quasi correndo, raggiungiamo
la fatidica Aula 3 della
Palazzina B.
Incontriamo tanti altri del Coordinamento
dei Comitati di Roma Nord,
il nostro avvocato, Cristina Tabano, che ci rappresenta nella
costituzione di parte civile, oltre a rappresentare, ovviamente, il
Codacons e, in surroga perché "latitante" nella vicenda,
il Comune di Roma.
E poi tanti aderenti a Bambini senza
Onde, Lucia Fazzo di
Legambiente, gli avvocati di VAS e DI Cittadinanzattiva, Guido
Santonocito del WWF, Cinzia Dulizia di Radio Città Aperta, Paolo
Brogi del Corriere della Sera, giornalisti de Il Nuovo,
dell'ANSA, tanti attivisti di Legambiente. E tanti cittadini.
Ci scusiamo se non citiamo tutti,
o per dimenticanza o perché non
li conosciamo.
Si inizia puntuali alle 11. Si procede
all'appello degli
avvocati.
Poche parole del giudice monocratico
che, quindi, si ritira in
camera di consiglio. Assistiamo come tutti agli abbracci degli
avvocati vaticani e del Procuratore.
Silvio mi dice, con un sorriso di
rabbia: "guarda Raffaele, si
abbracciano, è finito il processo!"
Non fa neanche in tempo a completare
l'ultima parola. Ricompare
il giudice Calabria ed è buio pesto!
Una signora dal cappotto rosso è
la prima a gridare
"Vergogna!, Vergogna!" e poi urla e slogan, e neanche tanto a
perdifiato, perché l'emozione e l'incredulità avevano
bloccato le nostre reazioni.
Si avvicinano i Carabinieri. Il giudice
ci intima di smetterla e di
andar via; se continua la protesta ci fa arrestare!
Usciamo dall'aula e ci fermiamo nel
corridoio. Giornalisti,
fotografi, avvocati, dichiarazioni!
Un "innominato" ci affianca
continuando a camminare ed
esclama contro di noi, ma facendo finta di niente: "questa è
gentaccia".
Noi, gentaccia, padri e madri di
famiglia, genitori di bambini o che
lo sono stati, zii e nonni, gente che non è andata a lavorare,
come capita spesso, oramai, per andare nelle aule dei tribunali e a
consegnare documenti in Procura!
Ne vorremmo a miliardi di questa "gentaccia".
Ma l'autore dell'insulto, il secondo
della giornata, dopo
quello ricevuto in aula, si defila quatto quatto.
Nel cortile davanti alla palazzina
ci rifermiamo per organizzare le
idee.
Arrivano uomini politici, parlamentari,
consiglieri regionali. Ma
sono le 11:50, troppo tardi. Il misfatto è compiuto, senza colpo
ferire. Ci allontaniamo. Torniamo al nostro lavoro, dalle nostre
famiglie.
Arrivato a casa mio figlio Matteo, quattro anni, mi abbraccia.
Ma di questa mattinata di un giorno
da cani non sa nulla, né posso
spiegargli cos'è la giustizia e cos'è il diritto.
E' troppo piccolo per capire. A dire
il vero neanch'io
capisco cosa siano.
Ma quella è l'età giusta
per apprendere altre lingue.
Chissà.
Con tanto affetto. Raffaele.
Tribunale di Roma, sentenza 19.2.2002
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima Sezione Penale dott. Andrea Calabria, alla pubblica udienza
del 19 /2/2002 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale di primo grado
CONTRO
T. R.
Nato a Napoli il 19/4/1921
Libero- contumace
B. P.
Nato a Napoli il 20/3/1933
Libero- contumace
P. C.
Nato a Roma il 18/7/1946
Libero- contumace
IMPUTATI
DEL REATO P.E P. DALL'ART. 110, 674
C.P., IN QUANTO, IN CONCORSO TRA LORO, NELLA LORO QUALITA DI RESPONSABILI DELLA
GESTIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLA RADIO VATICANA, DIFFONDEVANO, TRAMITE GLI
IMPIANTI SITI IN SANTA MARIA DI GALERIA, RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE ATTE AD
OFFENDERE E MOLESTARE PERSONE RESIDENTI NELLE AREE CIRCOSTANTI, ED IN PARTICOLARE
A CESANO DI ROMA, ARRECANDO ALLE STESSE DISAGIO, DISTURBO, FASTIDIO E TURBAMENTO.
IN ROMA, REATO PERMANENTE, ACC. DAL LUGLIO 1999.
PARTI CIVILI
VAS VERDI AMBIENTE E SOCIETA'
Elett. Dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Francesca Romana Fragale-
via Germanico 12, Roma.
CITTADINANZATTIVA- TRIBUNALE DEI DIRITI DEL MALATO onlus
Elett. Dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Andrea Berolini- Largo
Lucio Apuleio 11, Roma.
LEGAMBIENTE onlus
Elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariadolores Furlanetto
Via. A. Vivaldi 15, Roma.
COORDINAMENTO DEI COMITATI DI ROMA NORD
Elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Mariacristina Tabano Via
A. Cantore, 17 Roma.
R. A. n. Veroli (FR) il 10/12/1958
A. M. n. Napoli il 25/1/1969
In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale
sui figli minori Federico e Flavia Rossi;
M. R. n. Roma 12/5/1965
S. P. n. Roma 24/6/1967
In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale
sui figli minori Elena e Davide Materia;
Z. V. n. Roma 20/5/1951
P. L. n. Riano (RM) 23/5/196
In proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale
sui figli minori M. e S. Z.
Tutte elett. dom. c/o Studio del Procuratore Speciale Avv. Costantino R. Marini
viale Giulio Cesare, 14 Roma.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice della prima Sezione Penala dott. Andrea Calabria, alla pubblica udienza
del 19 /2/2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo
la seguente
SENTENZA
Visto l'art. 11 della Legge 27 maggio
1929 n. 810 [1] e visti gli artt. 3 c.p. e 20 c.p.p. [2] dichiara non doversi
procedere nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato loro ascritto
per difetto di giurisdizione.
Il Giudice
dott. Andrea Calabria
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE PENALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione del 27/11/2000 il P.M. presso questo Tribunale disponeva
il giudizio nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine al reato di cui
all'art. 674 c.p. [3].
Alla prima udienza il 12/3/2001, il Tribunale dichiarava preliminarmente la
nullità del decreto di citazione a giudizio che disponeva la restituzione
degli atti alla Procura della Repubblica in sede.
In data 5/9/2001 il P.M. emetteva nuovo decreto di citazione a giudizio nei
confronti degli stessi imputati in ordine al reato in epigrafe indicato.
All'udienza del 20/12/2001, verificata la rituale costituzione delle parti,
il Tribunale dichiarava la contumacia di tutti gli imputati ed emetteva le costituzioni
di parte civile proposte respingendo le eccezione sollevate in proposito dalla
difesa.
In via preliminare i difensori degli imputati deducevano come questione assorbente
il difetto di giurisdizione con richiesta di pronuncia di relativa sentenza,
deducevano altresì in via subordinata l'applicazione dell'art. 51 del
c.p..
Il Tribunale, quindi, invitava le parti a formula re le rispettive osservazioni
e conclusioni in ordine alle questioni sollevate.
All'esito della discussione la difesa degli imputati ed il P.M. depositavano
memorie tecniche con documentazione allegata, nulla opponendo le altre parti.
Il Tribunale con provvedimento di cui al verbale di udienza si riservava di
decidere.
All'udienza del 19/2/2002, sciogliendo la riserva già indicata, il Tribunale
emetteva sentenza in accoglimento dell'istanza difensiva.
In modo sinteico ed essenziale le opposte posizioni delle parti possono essere
riassunte nel modo che segue.
La difesa degli imputati ha dedotto l'improcedibilità del presente giudizio
per difetto di giurisdizione.
Tale richiesta troverebbe fondamento nel fatto che le persone tratte a giudizio
devono rispondere di comportamenti posti in essere non come atti individuali
della persona fisica, bensì nell'esercizio di funzioni istituzionali
e quindi come atti di Radio Vaticana, Ente Centrale della Santa Sede di cui
gli imputati sono rappresentanti a livello direttivo.
L'attività che essi hanno svolto e svolgono dovrebbe pertanto essere
qualificata come attività istituzionale della Santa Sede, compresa quindi
nelle previsioni dell'art. 11 della legge 27/5/1929 n. 810, previsioni dirette
a sottrarre gli enti centrali della Chiesa Cattolica da ogni ingerenza da parte
dello Stato Italiano: Radio Vaticana infatti è l'emittente radiofonica
della Santa Sede, giuridicamente riconosciuta presso le istanze internazionali,
ed è strumento di comunicazione ed evangelizzazione al servizio del Ministero
Petrino.
In proposito la difesa ha citato e prodotto copia della sentenza emessa dalla
quinta sezione penale della Suprema Corte il 17/7/1987 (cfe. Foro It. 1988,
II, 444) che affrontò e risolse in senso favorevole alla tesi finora
esposta, il problema del divieto di ingerenza dello Stato nei confronti degli
enti centrali della Chiesa in ordine alle attività istituzionali poste
in essere (azione ed organizzazione) dai loro organi o rappresentanti,
ed ha precisato che si tratta diell'unico precedente rilevante in materia penale.
Ha dedotto poi in via del tutto subordinata, l'applicazione della disciplina
di cui all'art. 51 c.p..
In sostanza l'attività di radioemissione costituirebbe l'esercizio di
un diritto previsto e regolato da un accordo internazionale (accordo dell'8/10/1951)
e come tale non potrebbe integrare alcun reato.
Il P.M. ha preliminarmente precisato che il reato contestato deve considerarsi
commesso in Italia ai sensi dell'art. 6 c.p.p., perché l'evento pericoloso
che lo connota si sarebbe verificato su territorio italiano (questione peraltro
pacifica non avendo la difesa dedotto alcunchè in proposito).
Si è poi opposto a tutta la linea difensiva appena riassunta articolando
le seguenti contrarie argomentazioni.
Innanzi tutto non sarebbe sostenibile la qualifica di ente centrale della Chiesa
per Radio Vaticana.
Tale qualifica, è infatti, andrebbe riferita solo agli organismi che
costituiscono la Curia Romana con tutti gli enti cui danno vita.
Inoltre ammettendo che l'individuazione degli enti centrali spetta al Vaticano,
la qualifica deve far riferimento ad elementi certi e predeterminati così
da realizzare un procedimento di individuazione oggettivo non modificabile a
seconda delle esigenze del momenti di uno dei due contraenti di un trattato
bilaterale.
In secondo luogo, qualora si voglia condividere la qualifica di ente centrale,
andrebbe precisata la portata del limite di ingerenza e andrebbe riferito ala
sola autorità amministrativa italiana e non anche all'autorità
giudiziaria, sia in campo civile, sia, soprattutto, in campo penale.
In caso contrario il divieto di non ingerenza di ,cui al già citato art.
11 si risolverebbe ad una estensione delle immunità penali del tutto
indeterminata e quindi in una violazione dei principi generali di diritto internazionale
in materia.
Infine la formulazione complessiva della norma dovrebbe portare a ritenere che
essa si riferisca solo all'attività patrimoniale degli enti centrali.
Con queste premesse la Radio Vaticana dovrebbe essere esclusa dal divieto di
non ingerenza anche tenuto conto che un intervento dell'autorità giudiziaria
italiana viene richiesto non per valutarne o condizionarne l'attività
stessa, ma solo per verificare gli effetti materiali prodotti dalle trasmissioni
sul territorio italiano e sulla salute della popolazione italiana.
Sul punto l'Accusa ha anche precisato che l'autorevole precedente giurisprudenziale
citato dalla difesa a sostegno della tesi del difetto di giurisdizione in realtà
riguarda fatti e reati diversi e, soprattutto, si riferisce all'attività
patrimoniale della Chiesa svolta attraverso l'I.O.R.: si tratterebbe quindi
di un precedente non rilevante e non applicabile nel presente giudizio e comunque
non decisivo per non essere espressione di un orientamento consolidato data
la sua unicità.
In via subordinata, infine, in caso di accoglimento della tesi difensiva, l'Accusa
ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 27/5/1929 n. 810 in relazione agli att. 1, comma 2°, 7, comma 1°,
102, 112, 3, comma 1°, 25, comma 12°, e 32, 1° comma della Carta
Costituzionale.
Le parti civili costituite, dopo aver precisato le rispettive specifiche posizioni,
si sono sostanzialmente riportate alle argomentazioni svolte dal P.M. per confutare
le eccezioni difensive.
Osserva il Tribunale che per risolvere le complesse e delicate questioni prospettate
è nencessario richiamare ed esaminare le fonti normative che disciplinano
i rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede e la peculiare posizione di
Radio Vaticana, limitatamente al settore di interesse, per trarne i principi
di carattere generale dalla cui applicazione dipende la decisione.
Come è noto i rapporti tra l'Italia e la Chiesa Cattolica sono stati
da sempre caratterizzati da una circostanza particolare, quella della presenza
nel territorio italiano, e segnatamente nella città capitale dello Stato
unitario, dell'apparato centrale della Chiesa noto come Santa Sede.
La questione romana nata nel settembre 1870 ha seguito dell'unione di Roma all'Italia,
subì un tentativo di soluzione con la legge 13 maggio 1871 n. 214: soluzione
non condivisa dalla Chiesa in quanto espressione di un atto unilaterale dello
Stato Italiano.
Tale situazione ha poi trrovato una disciplina sistematica nei patti Lateranensi
sottoscritti a Roma ,tra la Santa Sede e l'Italia (nella loro indiscutibile
veste di soggetti di diritto internazionale) l'11 febbraio 1929 e poi attuati
con le leggi 27/5/1929 n. 810 e 27/5/1929 n. 847, esecutive, rispettivamente,
del Trattato e del Concordato.
Va precisato che solo il contenuto di quest'ultimo ha poi subito rilevanti modifiche
a seguito dell'accordo sottoscritto a Roma il 18/2/1984 tra la Santa Sede e
l'Italia ed attuato con la legge 25/3/1985 n. 121.
La disciplina appena descritta ha poi trovato riconoscimento nella Costituzione
Italia all'art. 7 che così dispone: lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei patti, accettati dalle due parti, non richiedono procedimento
di revisione costituzionale.
Subito dopo i patti, nel giugno 1929 nacque lo Stato Città del Vaticano
per assicurare alla Santa Sede l'assoluta e visibile indipendenza e garantire
a d essa una sovranità indiscutibile anche in campo internazionale: si
tratta perciò di uno Stato strumentale, struttura terrena di sostegno
alla sovranità della Chiesa finalizzata a garantire l'autonomia e l'indipendenza
della missione religiosa.
È uno Stato a regime assoluto con un capo elettivo a cui competono tutti
i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, poteri che possono essere delegati
e revocati dal Capo stesso a funzionari nominati a sua discrezione.
Sarà qui sufficiente precisare, (perché servirà nel prosieguo
della motivazione nella parte relativa all'individuazione della qualifica di
Radio Vaticana) che i principali organi amministrativi sono costituiti dalla
Segreteria di Stato, dal Governatorato, dal Consiglio Generale dello Stato e
dalla Pontificia Commissione per lo S.C.V..
Dopo questa breve premessa è possibile entrare nel vivo delle questioni
sollevate dalle parti individuando la categoria degli enti centrali della Chiesa
e valutando la portata del principio di non ingerenza.
L'art. 11 della legge 27/5/1929, n. 810 così recita: gli enti centrali
della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato Italiano
(salvo le disposizioni delle legge italiane concernenti gli acquisti dei corpi
morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.
In via di principio va detto subito che l'individuazione formale di un ente
come ente centrale della Chiesa Cattolica non può che spettare alla Santa
Sede alla quale l'ente appartiene e che tale designazione non può essere
messa in discussione da soggetti esterni all'ordinamento di appartenenza in
quanto esplicazione dei poteri di governo dello Stato.
Sono stati tuttavia individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza dei criteri
guida in base ai quali può essere definito ente centrale della Chiesa
quell'ente che sia costituzionalmente rilevante nell'ordinamento giuridico di
appartenenza, che abbia personalità giuridica, autonomia patrimoniale
e che svolga attività istituzionale.
In particolare quest'ultimo punto va inteso nel senso che svolga attività,
spirituale o materiale o entrambe, ma comunque direttamente funzionale allo
svolgimento della missione spirituale della Santa Sede nel mondo.
In base a queste caratteristiche si può affermare che la definizione
di ente centrale equivalga a quella di ente pontificio ossia di ente gestito
dalla Santa Sede, anchè se distinto ed autonomo rispetto agli uffici
della Curia romana.
Delineato in generale il significato dell'espressione enti centrali, va ora
esaminato l'ambito di applicazione del principio di non ingerenza di cui tali
enti usufruiscono.
Gli uffici e le Congregazioni pontificie con attribuzione meramente spirituali
già godevano della grazia loro offerta dall'art. 8 della legge 214 del
1871 in base alla quale erano esenti da visite perquisizioni o sequestri.
L'art.11 della legge 810/1929 ha esteso la predetta garanzia a tutti gli enti
centrali, senza distinzione di attribuzioni, ente ha indubbiamente ampliato
la portata usando la significativa espressione esenti da ogni ingerenza senza
indicare specifiche limitazioni. Per altro il regime di immunità che
ne consegue appare completo perchè l'articolo 11 garantisce gli enti
centrali rispetto ad eventuali ingerenze dello Stato italiano per l'attività
svolta in territorio italiano; mentre gli articoli 13, 14 e 15 della stessa
legge 810/1929 garantiscono i medesimi enti che oprino nell'ambito del territorio
dello Stato Città del Vaticano e quindi in uno spazio sottratto all'esercizio
dei poteri dello Stato italiano. La disciplina trova poi il proprio quadro di
riferimento nell'art. 4 della già citata legge.
Il PM e le parti civili hanno offerto un'interpretazione del tutto riduttiva
del principio di esenzione da ogni, ingerenza di cui all'art 11 ritenendolo
limitato all'attività amministrativa, con esclusione quindi di tutte
le pubbliche potestà dello Stato italiano e segnatamente dell'immunità
dalla giurisdizione.
Ma tale interpretazione non appare sorretta da argomenti convincenti, sia sotto
il profilo letterale, sia sotto il profilo logico- sistematico. Intanto dal
punto di vista letterale non è rinvenibile alcun limite espresso nella
norma che anzi con la dizione da ogni ingerenza induce a non ritenere la sussistenza
di esclusioni di alcun tipo con l'unica, minima eccezione relativa agli acquisti
dei corpi morali.
Inoltre dal punto di vista logico- sistematico sarebbe ben strano prevedere
all'art. 15 della ci legge il godimento delle immunità riconosciute dal
diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri per
le attività svolte all'interno degli immobili di cui agli articoli 13,
c 15, nonchè degli immobili facenti parte del territorio dello Stato
italiano nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri
suoi Dicasteri e poi limitare la portata dell'esenzione da o ingerenza in ordine
all'attività istituzionale svolta dagli enti centrali in territorio italiano
o che comunque produca effetti sul territorio italiano: se così fosse
la Santa Sede potrebbe essere facilmente vulnerata nella propria indipendenza
e sovranità perchè l'azione dei suoi enti centrali avrebbe una
tutela assai limitata e potrebbe subire significativi condizionamenti e, in
definitiva, il regime giuridico di tali enti sarebbe in sostanza assimilabile
a quello degli ordinari enti ecclesiastici.
D'altra parte la previsione della non ingerenza appare del tutto formale (quali
superflua) se riferita ai territori ed agli edifici che godono dell'extraterritorialità
e delle immunità di cui al predetto art. 15, mentre acquista un significato
sostanziale solo se riferito al territorio italiano perché è su
questo territorio che va adempiuta da parte dello Stato italiano l'obbligazione
negativa di diritto internazionale di non ingerenza.
Si può quindi concludere che l'espressione esenti da ogni ingerenza fa
riferimento ad una cessione pattizia di sovranità da cui deriva la rinuncia
all'esercizio delle pubbliche potestà da parte dello Stato italiano,
con l'unica eccezione, già indicata, relativa agli acquisti dei corpi
morali.
Tale conclusione peraltro trova conforto in alcune Pronunce giurisprudenziali.
Intanto nella sentenza citata dalla difesa degli imputati, emessa dalla 5a sezione
penale della Suprema Corte il 17 luglio 1987, che in un capoverso centrale della
motivazione così recita: Per obbligo di non ingerenza dello Stato italiano
deve quindi intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare
le funzioni pubbliche della sovranità, comunque implicanti un intervento
nell'organizzazione e nell'azione dei detti enti centrali della Chiesa cattolica
e, fra queste, ovviamente, la giurisdizione.
Le obiezioni in proposito sollevate dal P. M. e già riportate in premessa
non appaiono condivisibili.
La decisione citata, infatti è sicuramente spendibile nel presente procedimento,
quantomeno con riferimento all'affermazione del principio generale di esenzione
dalla giurisdizione italiana degli enti centrali della Chiesa per attività
poste in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali centrali della Chiesa
per attività poste in essere nell'esercizio di funzioni istituzionali.
Inoltre il fatto che la Suprema Corte si sia pronunciata in quell'occasione
con riferimento all'attività patrimoniale
della Santa Sede posta in essere dall'ente centrale denominato IOR non sembra
significativo.
Si è visto come le garanzie offerte dal diritto preconcordatario (legge
214/1871) e poi riprese ed estese
dall'art. 11 della legge 810/1929, si riferissero già in origine alle
attribuzioni meramente
spirituali: evidente, quindi, che allo stato attuale della normativa non ha
più senso distinguere
l'attività patrimoniale da quella spirituale essendo entrambe garantite
dal principio di esenzione da
ogni ingerenza purchè riconducibili all'esercizio di funzioni istituzionali.
Infine se è vero che nel settore penale la sentenza citata rappresenta
l'unico precedente significativo,
è pur vero che lo stesso principio risulta affermato in altre sentenze
in settori diversi.
Ad esempio già nel 1982 le sezioni unite della Suprema Corte (5 luglio
1982 n° 4005 in Giustizia Civile, parte prima, fogli 2569 e seguenti)
affermavano l'esclusione della giurisdizione del giudice italiano in una controversia
di lavoro instaurata tra una giornalista di Radio Vaticana e quest'ultima. Ed
ancora il 4 maggio del 2000 la Corte di Appello di Roma, in una controversia
di natura contrattuale tra la Peregrinatio ad Petrim Sedem ed altre parti italiane,
emetteva una sentenza con la quale, tra l'altro, negava la giurisdizione del
giudice italiano (Giustizia Civile, 2001, parte rima, fogli 225 e seguenti)richiamando
espressamente gli articoli 4 e 11 della legge 810/129.
A questo punto è possibile verificare se la Radio Vaticana possiede i
requisiti che consentono di qualificarla come ente centrale della Chiesa cattolica.
La Radio Vaticana, come indicato pacificamente dalla difesa degli imputati,
veniva inaugurata nel lontano 12/2/1931.
Lo Statuto che ne disciplina la struttura ed il funzionamento risale al 1°
settembre 1995 (epoca dell'approvazione da parte del Sommo Pontefice) e deve
ritenersi tuttora in vigore non essendo stato modificato nel quinquennio successivo
alla sua entrata in vigore (allegato n° 1 della difesa degli imputati).
Dallo Statuto emergono le seguenti peculiari caratteristiche e finalità.
Viene definita in premessa come l'emittente radiofonica della Santa Sede, giuridicamente
riconosciuta presso le istanze internazionali, ed è strumento di comunicazione
e di evangelizzazione al servizio del ministero Petrino.
Possiede personalità giuridica, autonomia patrimoniale ed ha sede nello
Stato Città del Vaticano, (cfr.art. 1, punto 2 e 6, punto 7 dello Statuto).
Suo scopo essenziale è quello di annunciare con libertà, fedeltà
ed efficacia il messaggio cristiano e collegare il centro della cattolicità
con i diversi paesi del mondo.
Ha pure come compito istituzionale, quello di assicurare la registrazione, l'amplificazione
e la distribuzione del suono di tutte le attività pubbliche del Santo
Padre, direttamente all'interno della Città del Vaticano e mediante supervisione
all'esterno.
Risulta organicamente inserita nella Segreteria di Stato, primo tra gli organi
amministrativi dello Stato Città del Vaticano, di cui è tenuta
a seguire le direttive.
Il direttore generale viene nominato dal Santo Padre su proposta del Preposito
Generale della Compagnia di Gesù, mentre il direttore dei programmi,
il direttore tecnico ed il direttore amministrativo vengono nominati dal Cardinale
Segretario di Stato sempre su proposta del Preposito Generale della Compagnia
di Gesù.
La difesa degli imputati ha inoltre depositato la copia di una nota ufficiale
della Segreteria di Stato Vaticana del 19 ottobre 1999, la cui provenienza ed
autenticità non è stata contesta da alcuna delle parti, dalla
quale risulta la qualifica della Radio Vaticana quale ente centrale della Chiesa
cattolica.
Per quanto riguarda gli impianti tecnici realizzati in aree di proprietà
della Santa Sede, in località
Santa Maria di Galeria e di Castel Romano ( di cui all'imputazione ), risulta
stipulato uno specifico
accordo tra la Santa Sede e l'Italia in data 8 'ottobre 1951, entrato in vigore
il 24 luglio 1952 ( legge13 giugno 1952 n° 680 che autorizza la ratifica
e l'esecuzione dell'accordo, in Gazz. Uff. del 1 luglio 1952, n. 150).
Nella premessa viene riconosciuta la necessità di assicurare alla Santa
Sede la possibilità di effettuare radio trasmissioni dirette a tutto
il mondo cattolico e nei successivi artt. 1 e 2 viene prevista l'estensione
dei privilegi di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929
(legge 810/1929) alle aree utilizzate per la realizzazione degli impianti.
Ebbene alla luce dei principi di carattere genera1e esposti e degli elementi
peculiari che caratterizzano la Radio Vaticana, così come desunti con
chiarezza, dalla sua disciplina giuridica, ritiene il Tribunale che non vi possano
essere dubbi sulla sua natura di ente centrale della Chiesa cattolica. sia per
essere stata definita tale dalla Segreteria di Stato Vaticana, sia perchè
risulta possedere tutti i requisiti sopra evidenziati: ha personalità
giuridica, autonomia patrimoniale, rilievo indiscutibile nell'ambito dell'ordinamento
giuridico di appartenenza e svolge indubitabilmente un'attività direttamente
funzionale alla missione spirituale della Santa Sede nel mondo costituendo il
principale veicolo di trasmissione ed amplificazione del messaggio evangelico.
Anzi le caratteristiche della Radio Vaticana sono tali che potrebbe anche rientrare
tra gli enti centrali in senso stretto, ossia tra gli organismi che costituiscono
la Curia romana ai sensi del diritto canonico (cfr. canone 360 del nuovo codice
di diritto canonico) essendo inserita, come si è visto, nell'ambito della
Segreteria di Stato e dipendendo, almeno per la nomina del direttore generale,
direttamente dal Santo Padre.
L'Accusa e le parti civili hanno sostenuto che la diffusione di radiazioni elettromagnetiche
in misura anomala e molesta nulla ha a che vedere con l'attività istituzionale
svolta dalla Radio Vaticana. L'affermazione è semplicistica e non può
essere condivisa. Premesso che in questa fase processuale l'anomalo livello
quantitativo delle radiazioni elettromagnetiche e la loro idoneità a
creare molestia e disturbo alle persone rimane solo un assunto accusatorio,
appare di tutta evidenza il collegamento diretto tra le emanazioni elettromagnetiche
e gli impianti radio trasmittenti.
Il dimensionamento, l'ubicazione, l'organizzazione e la potenza di tali impianti
sono ovviamente finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali affidati
alla Radio Vaticana con particolare riferimento alla necessità di diffondere
in tutto il mondo il messaggio evangelico.
Interferire unilateralmente con i predetti impianti condizionandone i requisiti
equivale ad interferire direttamente con l'attività istituzionale dell'ente.
D'altra parte risulta depositata agli atti come allegato n° 7 della difesa
degli imputati la copia della nota ufficiale trasmessa dal Ministero degli Affari
Esteri al Ministero della Giustizia nell'aprile 2000 (provenienza ed autenticità
di contenuto della stessa non sono state oggetto di eccezioni), nella quale
vengono riconosciute la pertinenza e la correttezza delle argomentazioni addotte
dalla Santa Sede concernenti 1'interpretazione degli Accordi del Laterano e
del 1951 per gli impianti di Santa Maria in Galeria e di Castel Romano.
Osserva il Tribunale che il contenuto di tale comunicazione appare di sicuro
sostegno alla tesi della difesa ed alle conclusioni alle quali si è finora
pervenuti.
Infatti non può sfuggire come la nota in esame provenga dal Dicastero
italiano preposto, tra l'altro, a mantenere i rapporti diplomatici con gli altri
soggetti internazionali e a rappresentare normalmente l'Italia nella stipula
degli accordi.
Ebbene poichè sia i Patti Lateranensi., sia il Patto per gli impianti
della Radio Vaticana vanno inseriti nella categoria degli accordi internazionali
bilaterali, il contenuto di quella nota assume quasi il valore di un'interpretazione
autentica della norme pattizie richiamate, oltretutto proveniente dal soggetto
( l'Italia ) che ha operato con quegli accordi una cessione di sovranità
ed ha assunto l'obbligazione negativa della non ingerenza. Inoltre, coerentemente
a quanto sostenuto dal M.A.E, il potere esecutivo ha assunto su di se l'onere
della soluzione delle questioni sorte a causa del funzionamento degli impianti
della Radio Vaticana e ha provveduto ad istituire una commissione bilaterale
tra la Santa Sede e l'Italia che risulta aver ultimato i propri lavori 1'8 giugno
200 1 con l'accordo prodotto in copia dalla difesa degli imputati e contraddistinto
come allegato n° 2.
Rimane da esaminare la posizione degli imputati. Tuttavia su questo punto saranno
sufficienti poche parole.
Dallo stesso capo di imputazione risulta che T. R., B. P. e P. C. sono stati
tratti a giudizio nella qualità dì responsabili della gestione
e del funzionamento delta Radio Vaticana.
Quindi non come privati individui, ma per aver svolto funzioni istituzionali
dall'esercizio delle quali sarebbero derivati i comportamenti ritenuti sanzionabili.
In quest'ottica l'attività di cui alla contestata imputazione diventa
riferibile giuridicamente alla stessa Radio Vaticana o comunque coincide con
l'attività propria della Radio Vaticana e rientra, conseguentemente,
sulla base dei principi generali sopra analiticamente individuati, nelle previsioni
di cui all'art.11 della legge 810/1929 esecutiva del Trattato Lateranense.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio nei confronti
di tutti gli imputati per difetto di giurisdizione.
Il P.M., come già si è avuto modo di vedere, ha chiesto, in via
subordinata, nel caso in cui il Tribunale avesse, accolto la tesi difensiva,
che venisse sollevata una questione di legittimità costituzionale nei
termini sopra esposti.
Anche in questo caso la tesi dell'Accusa non può essere condivisa.
Il P.M con la richiesta in esame ha introdotto un'altra delicata questione:
l'ammissibilità o meno della rilevanza giuridica degli eventuali contrasti
tra le norme dei Patti Lateranensi e la Costituzione italiana che, giova ripeterlo,
quei Patti ha recepito nell'articolo 7 tra i principi fondamentali con la conseguenza
che la legge 81011929, che qui interessa, deve ritenersi protetta come una legge
costituzionale.
La questione è complessa e non è il caso in questa sede di ricostruire
le posizioni maturate nel tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza della
Corte.
Sarà sufficiente chiarire che, allo stato, sulla base della giurisprudenza
della Corte Costituzionale è possibile individuare due indirizzi.
Secondo un primo indirizzo la Corte esplica la propria competenza anche in ordine
ai giudizi di legittimità delle norme poste dalle leggi di revisione
costituzionale e dalle altre leggi costituzionali.
Tale competenza è ammessa in modo pacifico solo nei confronti dei vizi
formali delle predette leggi.
Successivamente è maturato però un secondo indirizzo in base al
quale la competenza della Corte, sempre con riferimento alle norme appena citate,
si estenderebbe anche ai vizi di legittimità costituzionale di ordine
sostanziale.
Tale orientamento presuppone che nel nostro ordinamento esistano princìpi
costituzionali superiori rispetto alle norme della Costituzione formale.
Il punto debole di quest'ultimo orientamento consiste nella mancanza di una
codificazione dei predetti principi superiori che finora sono stati elaborati,
con oscillazioni, in alcune sentenze della stessa Corte, permanendo comunque
l'oggettiva difficoltà di stabilire il confine tra i principi ordinari
dell'ordinamento costituzionale. Orbene la richiesta formulata dal P.M., qualora
si condivida il primo indirizzo appare inammissibile, qualora si adotti il secondo
più ampio orientamento, appare manifestamente infondata.
Orebene la richiesta formulata dal P.M., qualora si condvida il primo mezzo
appare inammissibile, qualora si adotti il secondo più ampio orientamento,
appare manifestamente infondata.
Nel primo caso, come si è visto, è ammissibile solo la deduzione
di vizi formali della legge (si pensi, ad esempio, alla violazione della procedura
di approvazione),.vizi non dedotti da alcuna delle parti.
Nel secondo la questione di legittimità costituzionale deve essere posta
con rinferimento alla violazione di uno o più principi supremi dell'ordinamento
costituzionale.
Nel caso di specie i parametri di riferimento citati dall'Accusa rientrano tutti
nell'ambito della Costituzione formale, ne il P.M. nella discussione orale o
nella memoria scritta ha fatto riferimanto ai suddetti principi superiori in
modo espresso; rifacendosi genericamente, per relationem, alle ordinanze emesse
dal giudice istruttore del Tribunale di Milano il 26 novembre ed il 2 dicembre
1987 di cui ha allegato copia dei fogli della rivista giuridica sulla quale
furono pubblicate. In proposito ritiene comunque il Tribunale che non si possa
parlare di violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale nei
casi di difetto di giurisdizione collegato a privilegi ed immunità derivanti
da una consensuale e consapevole cessione di sovranità prevista, codificata
e attuata nel rispetto dei principi generali di diritto internazionale e per
di più dotata di garanzia costituzionale.
A maggior ragione, poi, nel caso che ci occupa, non è sostenibile tale
violazione se solo si rifletta sul fatto che la Costituzione italiana è
entrata in vigore il 1° gennaio 1948, ossia 19 anni dopo la stipula dei
Patti Lateranensi che, quindi, non possono non essere stati recepiti in modo
giuridicamente consapevole dal legislatore costituzionale.
Tutto ciò non significa ovviamente che le situazioni di fatto e di diritto
siano immutabili, ma che i mutamenti necessari dettati dall'evoluzione sociale
e dalle conoscenze scientifiche vanno realizzati in modo rituale seguendo i
meccanismi di revisione previsti dall'ordinamento internazionale e/o dall'ordinamento
interno.
Infine ultima precisazione.
Il P.M. e le parti civili hanno sottolineato alcuni affetti pratici negativi
derivanti dall'applicazione dell'art. 11 della legge 810/1929 e delle latre
norme già citate, secondo l'interpretazione dedotta dalla difesa degli
imptati ed ora condivisa da questo Tribunale, come, ad esempio, l'eccessiva
estensione delle immunità e dei privilegi, sia sotto il profilo oggettivo
che soggettivo; o ancora l'assenza di tutela per i cittadini di fronte ad una
presunta lesione di una norma penale dell'ordinamento giuridico interno.
Ebbene se dalla corretta applicazione di un quadro normativo discendono di fatto
conseguenze negative rilevanti, tali conseguenze dovranno essere eliminate seguendo
procedure legittime poste in essere ella sede idonea e dalle Autorità
competenti.
Nel nostro caso al sede idonea è quella internazionale nell'ambito delle
relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede e lo strumento legittimo è
quello dell'accordo bilaterale o, in mancanza di consenso, della denuncia del
Trattato.
In ogni caso e bene chiarire che si tratta di situazioni che non possono e no
devono condizionare od orientare la giurisdizione.
Se il giudice tutelasse comunque quelle situazioni superando le risultanze normative,
magari andando oltre i normali canoni interpretativi, svolgerebbe un'attività
suppletiva in violazione, quanto meno, del principio fondamentale della separazione
dei poteri.
PQM
Visto l'art. 11 della legge 27 maggio 1929 n. 810 e visti gli artt. 3 c.p.
e 20 c.p..
Dichiara non doversi procedere nei confronti di T. R., B. P. e P. C. in ordine
al reato loro ascritto per difetto di giurisdizione.
AD UNA SVOLTA LE INDAGINI GIUDIZIARIE CONTRO IGNOTI PER OMICIDIO COLPOSO SULLE MORTI DI CESANO E S. MARIA DI GALERIA
E MENTRE SULLELETTROSMOG IL GOVERNO TENTA DI RITOCCARE I LIMITI DI LEGGE A FAVORE DEI GESTORI, NUOVI FATTI INQUIETANTI PREFIGURANO UN DISASTRO SENZA PRECEDENTI.
IL COORDINAMENTO:"ALLARME FONDATO"
Una nota clinica di ematologia della capitale c stata uno dei punti centrali delle indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Roma per accertare il nesso di causalitr tra lelettrosmog e le numerosi morti per tumori e leucemie avvenute nella zona di S. Maria di Galeria, area in cui sorgono gli impianti di Radio Vaticana.
I NAS e la polizia giudiziaria, incaricata dal PM Gianfranco Amendola, hanno oramai acquisito enormi quantitr di dati clinici ed epidemiologici.
Dopo i due documenti inediti, diffusi dal Coordinamento nel mese scorso (lettera del Collegio Pontificio e della Scuola di Fanteria di Cesano), emergono altri fatti inquietanti per anni sottratti alla conoscenza dellopinione pubblica.
Tutti i residenti della stazione dei carabinieri della via Braccianese sono sotto osservazione ed c stata disposta unaccurata indagine sanitaria al fine di accertare i valori ematologici.
Alcune famiglie hanno dovuto trasferire immediatamente la loro abitazione e allontanarsi da S. Maria di Galeria, su consiglio di un famoso onco-ematologo, a causa dellinsorgere di patologie tumorali (linfomi non-Hodgkin e altro).
Lo stesso ISPESL di Monte Porzio Catone, chiamata ad effettuare misure di campo elettromagnetico due anni fa, in un rapporto scrisse che nessuno dei militari residenti poteva stare allaperto per piu di 4 ore al giorno.
Numerosi i casi emergenti che non rientrano nelle ultime indagini epidemiologiche dellAgenzia di Sanitr Pubblica della Regione Lazio.
Nella vicina scuola di addestramento cinofilo (pastori tedeschi e pastori corsi) si c verificata in questi anni unincredibile morea prematura di cani.
Gli agenti delle forze dellOrdine preposte alla sorveglianza della Stazione di Radio Vaticana e i loro familiari fanno un uso quotidiano di antidolorifici per combattere frequenti e fastidiosi mal di testa.
Nelle abitazioni le interferenze elettromagnetiche hanno sempre danneggiato e danneggiano modem, televisori, radio e computers.
"Di fronte a questi sviluppi della situazione nel territorio di Roma Nord -dichiara il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord- siamo seriamente preoccupati non soltanto perché un giudice ha sentenziato il difetto di giurisdizione nel processo contro Radio Vaticana, ma perché alcuni ministri del governo italiano in carica, preposti alla tutela della Salute e dellAmbiente e alle Telecomunicazioni, vorrebbero sotterrare il principio di cautela ritoccando i limiti di legge nellesposizione della popolazione".
AVVISO ALLA POPOLAZIONE
ABITANTI DI CESANO, OSTERIA NUOVA, ANGUILLARA, LA STORTA, OLGIATA, CERQUETTA, LE RUGHE, FORMELLO, SANTA ROSA,
i periti nominati dalla Procura della Repubblica di Roma, dopo molti mesi di lavoro e di ricerca, hanno stabilito che
ESISTE UN LEGAME FRA
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE DI
RADIO VATICANA E I CASI DI LEUCEMIA
NEL TERRITORIO
Il documento del Tribunale è già da tempo nelle mani delle più alte cariche pubbliche ma nessuno ha ancora esercitato con determinazione i propri poteri per fermare questo crimine contro la Vita e la Salute delle persone.
Sabato 1 giugno 2002, dalle ore 16,
incontriamoci con il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord ad Osteria Nuova
(Aste Taurine: incrocio via Braccianense-via della Stazione di Cesano) per rafforzare
nel territorio la richiesta chiara e precisa dei Cittadini allo Stato Italiano
e allo Stato Vaticano:
TOGLIETE LE ANTENNE DI RADIO VATICANA
DA S. MARIA DI GALERIA !
FERMATE SUBITO QUESTI IMPIANTI PRODUTTORI DI GRAVISSIMI ED IRREPARABILI DANNI
ALLA SALUTE !
La manifestazione organizzata dal
Coordinamento ha visto la
partecipazione del Comitato Bambini senza Onde, di tanti cittadini
del territorio, del Consigliere regionale Angelo Bonelli, di
Consiglieri dei Municipi XX, Molinari, Todini e Cazzola, XIX, Peri,
e XV, Teodoro.
Pur non presenti, hanno dato la loro
adesione Guido Santonocito del
WWF e la scrittrice Dacia Maraini, oltre a Comitati e Associazioni
delle Marche, Ravenna, Bologna, Milano, Verona e singoli Cittadini.
Radiocittaperta ha registrato l'intera
manifestazione che
dovrebbe essere trasmessa lunedì mattina in FM (88.9 MHz). Era
presente anche il TG3-Lazio.
E' sconvolgente la notizia data dal
Consigliere Regionale dei Verdi
del Lazio, nel corso del proprio intervento, sulla commissione che
sarebbe stata istituita per formulare una controperizia per
controbattere le conclusioni dei quattro periti della Procura della
Repubblica di Roma.
In un successivo nostro intervento
ritorneremo su questo grave
argomento.
Dalle Aste Taurine ci siamo quindi
trasferiti, attraverso un corteo
di auto, in un campo privato di fronte all'ingresso di Radio
Vaticana dove sono continuati gli interventi e da dove sono stati
scanditi slogan ed intonati cori a ripetizione contro l'emittente
della Santa Sede.
Ci è stato impedito, infatti,
di effettuare un corteo a piedi per
circa 400 metri che non sarebbe durato più di 20 minuti e non
avrebbe causato grandi problemi al traffico. In passato, un corteo
di questo tipo era già stato effettuato.
I Carabinieri presenti, tutti del
territorio (Comando di via Cassia
e Caserma della Stazione Radio Vaticana) sono stati molto più
comprensivi e sicuramente dalla nostra parte.
E' quindi arrivato il momento del
ricordo dei caduti: il
Coordinamento ha eretto la lapide con l'elenco dei morti di
leucemia, issata sopra un croce la cui fattura è simile a quella
che si erge all'interno del comprensorio di S. Maria di Galeria e
che è ormai nota il tutto il Mondo.
E' stato ricordato Antonello, il
carabiniere deceduto di tumore
pochi giorni fa.
E' stato creato un ponte ideale con
Anguillara, ove si svolgeva
in contemporanea un concerto musicale per la raccolta di fondi che
consentiranno a Davide, 22 anni, affetto da leucemia, di potersi
recare negli Stati Uniti per affrontare un nuovo trapianto di
midollo osseo (il primo era stato effettuato presso la struttura
sanitaria diretta dal prof. Mandelli) unito, da quanto ci è stato
detto, ad una recentissima sperimentazione clinica.
Grandi assenti alla manifestazione
le Associazioni di tutela
dell'ambiente e della salute e dei diritti degli utenti e dei
consumatori.
Grandi assenti la Repubblica, Il
Corriere della Sera, Il Messaggero,
Il Tempo, La Stampa: tutti quotidiani dotati di Cronaca Romana.
Un minuto di servizio giornalistico
ieri sera da parte del TG3, in
parte utilizzato dalle dichiarazioni di padre Lombardi, direttore
dei Programmi della R. V., per confutare le conclusioni della
perizia della Procura di Roma. Poche immagini della manifestazione
e lapide inquadrata fugacemente evitando l'elenco dei morti.
D'altra parte, cosa ci si poteva aspettare da Angela Bottiglione,
direttrice e sorella del Ministro!
E dire che la troupe del TG3 ci aveva
sollecitato di andare verso
il luogo della deposizione della lapide per motivi di orario!
Ieri mattina, alle 7:52 in punto,
prima di recarmi al lavoro, ho
filmato la rotazione di una delle tre antenne rotanti ad onde corte
della Radio Vaticana. In particolare quella di Cesano, visibile dalla
terrazza di casa mia, alla Storta. Un'altra si trova lungo la
Braccianense, fra la Storta ed Osteria Nuova, molto vicina alle
abitazioni, mentre la terza è posta più al centro del
comprensorio.
Che cosa ci sarebbe di strano dato
che quella stazione radiofonica
è in piena attività? Che l'antenna ha ruotato fino a compiere
una rotazione di 180°, così come avviene ogni mattina.
Questo significa che se prima della
rotazione l'antenna era in grado
di irradiare nella direzione interna al comprensorio, dando le spalle
alle abitazioni vicine che, quindi, venivano investite dal lobo
posteriore, molto meno invasivo di quello frontale per definizione,
dopo una tale rotazione la situazione si era invertita, perchè
adesso l'antenna irradiava le abitazioni con il lobo frontale, mentre
quello posteriore era diretto verso l'interno dell'area vaticana.
Quella descritta è una delle
violazioni giornaliere dei tre punti
fondamentali dell'accordo della Commissione bilaterale
Italia-Santa Sede. Col benestare dei nostri Amministratori.
Vicino all'antenna rotante posta
lungo la Braccianense, fra la
Storta ed Osteria Nuova, proprio di fronte all'ingresso principale
della Radio Vaticana, si trovano alcune bellissime case-fattoria con
un immenso terreno intorno, in parte coltivato a grano ed in parte
splendido giardino. Gli abitanti lavorano nell'attigua
modernissima falegnameria.
Questa è dotata di un sofisticato
apparato di depurazione dei gas
di scarico che impedisce l'immissione nell'atmosfera delle particelle
inquinanti dovute ai processi di lavorazione artigianale. Quel
sistema è controllato periodicamente dalla ASL Roma E che rilascia
la relativa certificazione di idoneità. Quella descritta è
un'azienda modello.
Dall'altra parte della strada, la
via Braccianense, proprio di
fronte a quelle case e alla falegnameria, si ergono le decine di
torri della Radio Vaticana: l'inquinamento atmosferico di natura
elettromagnetica è la norma, le rotazioni delle antenne anche.
L'irraggiamento delle case continua. Ma il certificato d'idoneità
all'azienda Radio Vaticana non è stato rilasciato dalla ASL Roma
E, non ne ha i poteri. Ci ha pensato, come è noto, il 19 febbraio
scorso il giudice monocratico del Tribunale di Roma. Quel certificato
è valido almeno fino alla futura sentenza della Corte di
Cassazione, sede del ricorso della Procura contro quell' "attestato
di idoneità".
Cari saluti. Raffaele.
21-05 Atto di Diffida e Messa in Mora al Ministro Sirchia
I sottoscritti cittadini che si qualificano
in calce al presente atto, aderenti al Coordinamento
dei Comitati di Roma Nord, con sede in via Cassia 1809/A, 00123 Roma, tutti
titolari di diritti
soggettivi, di interessi legittimi oltre che di interessi giuridicamente rilevanti
in ordine alla
problematiche ambientali e sanitarie determinate dalle immissioni elettromagnetiche
nel territorio
italiano posto intorno all'emittente radiofonica Radio Vaticana di S. Maria
di Galeria, con
riferimento ai risultati della perizia della Procura della Repubblica del Tribunale
di Roma in tema di
valutazione epidemiologica e medico legale delle emissioni elettromagnetiche
nel territorio posto
intorno ai suddetti impianti e che comprende almeno le zone di Cesano, Osteria
Nuova, la Storta,
la Cerquetta, l'Olgiata, S. Maria di Galeria, località poste nel Comune
di Roma, le Rughe, località
situata nel Comune di Formello, ed Anguillara Sabazia,
PREMESSO
- che il Procuratore Aggiunto della
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma Cons. dott.
Gianfranco Amendola, in data 18 maggio 2001, a seguito dell'esposto-querela
per omicidio
colposo plurimo contro ignoti presentato in data 12 marzo 2001 da cittadini
aderenti a questo
Coordinamento, e di cui al protocollo primi atti n. 044631 e, successivamente,
di cui al
procedimento n. 14597/01 I. R. G. istituito dalla stessa Procura della Repubblica,
aveva incaricato il
dott. Paolo Crosignani, direttore del Registro Nazionale dei Tumori, il dott.
Pietro Comba, direttore
del Reparto di Epidemiologia Ambientale e Monitoraggio Biologico del Laboratorio
di Igiene
Ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità, il dott. Gaetano Licita,
responsabile della sezione di
Livorno dell'ARPA Toscana, il prof. Augusto D'Angiolino, primario ematologo
dell'Ospedale Pertini
di Roma, di valutare se vi fosse un nesso di causalità tra le esposizioni
a radiazioni non ionizzanti
(nel seguito, NIR) e morti per leucemia nelle aree suddette;
- che, come si è appreso dai mezzi di informazione in data 10 maggio
2002, nonché dalla
interrogazione urgente a risposta scritta del 4 giugno 2002, di cui al protocollo
del Consiglio della
Regione Lazio, Interrogazione n. 643 del 6/6/02, indirizzata dal Consigliere
regionale Angelo Bonelli
al Presidente della Giunta on. Francesco Storace, all'Assessore alla Sanità
dott. Vincenzo
Saraceni, all'Assessore all'Ambiente dott. Marco Verzaschi, in data 26 febbraio
2002 la relazione
tecnica veniva consegnata al Procuratore Aggiunto della Repubblica Cons. dott.
Gianfranco
Amendola, la quale stabilisce il nesso di causalità tra esposizione a
NIR ed il verificarsi di
leucemie e, a tal proposito, recita:
"Sulle potenzialità di un nesso di causalità tra la esposizione
a NIR e il verificarsi di leucemie
nell'area oggetto dell'indagine, i C. T. ritengono che il peso delle evidenze
sia in favore
dell'esistenza di tale nesso.";
- che la suddetta relazione tecnica, come si è appreso dai mezzi di informazione
in data 10 maggio
2002, veniva inviata dalla Procura della Repubblica di Roma al Sindaco di Roma
on. Walter
Veltroni, al Presidente della Regione Lazio on. Francesco Storace, al Ministro
della Salute del
Governo Italiano prof. Girolamo Sirchia, salvo altri,
- che la Regione Lazio aveva già prodotto due indagini epidemiologiche
attraverso l'Agenzia di
Sanità Pubblica (già Osservatorio Epidemiologico regionale) sulle
conseguenze sanitarie da
esposizione elettromagnetica nell'area posta intorno agli impianti radiofonici
intercontinentali
della Radio Vaticana, descritte nei seguenti due rapporti scientifici:
1. "Indagine epidemiologica tra i residenti in prossimità della
stazione Radio Vaticana di
Roma" che si riferisce alla valutazione dell'incidenza di mortalità
negli adulti (individui di
età superiore ai 14 anni) negli anni compresi fra il 1987 ed il 1995,
redatto dai dott. P.
Michelozzi, A. Capon, U. Kirchmayer, F. Forestiere, A. Barca, A. Sperati, P.
Papini e C. A.
Perucci, 1999;
2. "Mortalità per leucemia
nella popolazione adulta ed incidenza di leucemia infantile in
un'area caratterizzata dalla presenza di un sito di emissioni di radiofrequenze
(Cesano,
Olgiata, la Storta, Osteria Nuova, Santa Maria di Galeria, Anguillara, Formello)",
ASP 2001,
che completa la suddetta indagine epidemiologica estendendola agli anni dal
1996 al 1998
e valuta l'incidenza della leucemia infantile, cioè negli individui di
età da 0 a 14 anni, negli
anni compresi fra il 1987 ed il 1999, redatto dai dott. P. Michelozzi, A. Capon,
U.
Kirchmayer, F. Forestiere, A. Barca, A. Sperati, P. Papini e C. A. Perucci,
aprile 2001;
- che con decreto ministeriale del 10 aprile 2001 emesso dal precedente Ministro
della Salute prof.
Umberto Veronesi veniva istituito un gruppo di studio sul tema radiofrequenze
e leucemia
costituito dal dott. Donato Greco, direttore del Laboratorio di Epidemiologia
e Biostatistica
dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, dal prof. Peter Boyle, del Prevention
and Control Imperial
Cancer Research Fund, London, UK, dal prof. Giuseppe Masera, direttore della
Clinica Pediatrica
dell'Università di Milano, Ospedale di Monza, dal dott. Roland Mertelsmann,
del Dipartimento di
Ematologia dell'Università di Friburgo, Svizzera, che, a settembre dello
stesso anno, emetteva un
rapporto dal titolo:
3. "Esposizione a campi a radiofrequenza e leucemia infantile: stato attuale
delle conoscenze
scientifiche in rapporto alle problematiche dell'area di Cesano. In italiano
ed in inglese.",
rapporto ISTISAN 01-25, ISSN 11232-3117, che ha visto la collaborazione, nella
compilazione del documento, nella fornitura di dati e nella revisione del testo,
fra gli altri,
del dott. Martino Grandolfo, già direttore del Laboratorio di Fisica
dell'Istituto Superiore di
Sanità, e del dott. Paolo Vecchia, direttore del Reparto di Fisica Atomica
dello stesso
Laboratorio;
- che, in data 15 settembre 2001, i risultati di tale studio venivano resi pubblici
con comunicato
stampa dello stesso Ministero della Sanità;
- che il 26 ottobre 2001 veniva emesso un nuovo rapporto a cura del Dipartimento
di Epidemiologia
della ASL Roma E, dal titolo:
4. "Mortalità per leucemia nella popolazione adulta ed incidenza
di leucemia infantile in
un'area caratterizzata dalla presenza di un sito di emissioni di radiofrequenze
(Cesano,
Olgiata, la Storta, Osteria Nuova, Santa Maria di Galeria, Anguillara, Formello)".
Considerazioni critiche sul rapporto "Esposizione a campi a radiofrequenza
e leucemia
infantile: stato attuale delle conoscenze scientifiche in rapporto alle problematiche
dell'area di Cesano." del Gruppo di Studio di cui al DM Ministero Sanità
del 10 aprile
2001.", redatto dai dott. P. Michelozzi, F. Forestiere, C. A. Perucci del
Dipartimento di
Epidemiologia della ASL- Roma E e dal prof. A. Biggeri della Facoltà
di Statistica
dell'Università di Firenze;
nel quale gli autori, nel commentare il rapporto del Gruppo di Studio Ministeriale
di cui al punto 3.,
affermavano che:
"
il materiale loro fornito (ai componenti del Gruppo di Studio Ministeriale,
ndr) non poteva
essere utilizzato per una nuova analisi perché incompleto (mancavano
gli indirizzi anagrafici)
",
"
i risultati delle rianalisi sono stati diffusi e resi noti ai mezzi
di stampa senza informare o
discutere con i ricercatori originali
",
"
i ricercatori originali sono stati addirittura ringraziati, senza
essere stati preventivamente
informati, "per aver fornito dati e contributi o revisionato il testo"
",
"
la nuova analisi è stata condotta con diverse approssimazioni
",
"
La relazione non prende in esame in modo completo i principali fattori
eziologici noti o sospetti
per leucemia. Tuttavia nelle conclusioni si segnalano numerose variabili di
potenziale
confondimento, alcune delle quali non accreditate o talmente generiche da non
essere
identificabili
",
"
La pratica di criticare uno studio sulla base di "unmeasured
confounders" non appartiene alla
tradizione e alla correttezza formale dell'epidemiologia (Blair, 1995).
",
"
Si ritengono inoltre
estranee alla discussione scientifica le considerazioni finali...",
Ed infine concludevano che:
"
non è possibile falsificare l'ipotesi che esista un eccesso
di mortalità per leucemie, almeno
negli uomini, ed un aumento di incidenza di leucemie infantili in prossimità
degli impianti
",
"
la nuova analisi condotta dal gruppo ministeriale contiene alcuni
errori metodologici, si basa
su dati incompleti
le accuse
sono scientificamente inappropriate
e rappresentano una troppo
facile scappatoia per liquidare i risultati
",
"Sulla base di tali argomentazioni riteniamo che il documento redatto dal
gruppo di esperti
(ministeriali, ndr) sia parziale e limitato dal punto di vista scientifico e
che non rappresenti un
contributo ulteriore per valutazioni di salute pubblica
";
premesso inoltre:
- che in data 26 ottobre 1987 il Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum,
organo dello
Stato Vaticano, ordinava l'allontanamento dei contadini affittuari delle terre
dove sono installate le
antenne dell'emittente radiofonica Radio Vaticana per i rischi sanitari collegati
al forte
inquinamento elettromagnetico determinato dal "
dirompente sviluppo
"
e dalla "
dinamica
estensione dell'attività della Stazione
";
- che in data 16 dicembre 1992, con protocollo 225620 del 18/12/92, il Delegato
Speciale della
Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano deliberava,
fra l'altro, "
misure
organizzative finalizzate alla prevenzione degli effetti delle radiazioni non
ionizzanti
", e che i
"
dipendenti della Direzione Generale della Radio Vaticana o di altra
Amministrazione per i quali,
a seguito delle visite mediche di controllo previste periodicamente nell'ambito
della Medicina del
Lavoro, risultino sussistere motivate ragioni di inidoneità all'impiego
nelle zone controllate,
debbano essere trasferiti temporaneamente o definitivamente ad altra sede di
lavoro
(art. 4)" e
che, "
a favore delle popolazioni residenti nelle zone controllate
sono istituite, a cura della
Direzione dei Servizi Sanitari, iniziative periodiche di carattere igienico-sanitario,
su base
volontaria e gratuita. (art. 5)";
- che in data 6 novembre 1996, con protocollo n. 5493/5008, il Comandante della
Scuola di Fanteria
di Cesano dell'Esercito Italiano impartiva un ordine agli abitanti delle palazzine
48 e 49, situate a
via Senio 25, in località Cesano, di non sostare per più di un'ora
sui terrazzi a causa
dell'inquinamento ambientale di natura elettromagnetica presente nella zona;
- che in data 16 maggio 2002, il Senatore della Repubblica Italiana Stefano
Boco, Capogruppo del
Gruppo Verdi - l'Ulivo, presentava una interrogazione parlamentare a risposta
scritta al Ministro
della Salute prof. Girolamo Sirchia e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio on.
Altero Matteoli, n. atto 4/02180, seduta di presentazione n. 174, il cui testo
viene qui di seguito
integralmente e fedelmente riportato:
"Ai Ministri della salute e dell'ambiente e per la tutela del territorio.
Premesso: che nell'ottobre 2001 il
vicepresidente del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell'ambiente e dei diritti degli utenti
e dei consumatori) Giovanni Pignoloni veniva assolto dal giudice Battistini
dall'accusa di diffamazione aggravata,
che gli era stata contestata dal pubblico ministero Carlo Lasperanza a seguito
di querele di due ricercatori
dell'Istituto Superiore di Sanità, Paolo Vecchia e Martino Grandolfo,
perché "il fatto non sussiste"; che le
querele erano state provocate da quanto affermato dal Codacons in un ricorso
presentato al Tar di Roma il 13
marzo 1998 e in un esposto del 10 marzo 1998, inviato dal Codacons all'Istituto
Superiore di Sanità e per
conoscenza ad altre pubbliche istituzioni; che secondo quanto si legge nel capo
d'imputazione, nel ricorso e
nell'esposto suddetti il Codacons evidenziava "l'intreccio di interessi
incompatibili che sembrano fare capo al
dottor Paolo Vecchia, nella sua duplice veste di pubblico funzionario e di presidente
di un'Associazione che vende
servizi ... è oramai ben noto il legame esistente tra il dottor Grandolfo
(e altri componenti dell'Istituto Superiore di
Sanità) e le società che operano nel mondo della telefonia, infatti:
lo stesso dott. Grandolfo ha organizzato il
convegno promosso e finanziato dalla Tim e dalla Omnitel il 20 ottobre 1997
a Milano; il suo diretto
collaboratore, dottor Paolo Vecchia, ha accettato ... milioni dalla Motorola
nel 1995 per finanziare la propria
associazione privata AIRP; dopo questo finanziamento i ricercatori dell'I.S.S.
hanno scritto e diffuso il
documento Istisan 96/2 con il quale hanno diffuso notizie assolutamente tranquillizzanti
circa i rischi connessi
alla telefonia cellulare, tant'è che molte regioni hanno emesso circolari
autorizzative a tali impianti basate proprio
su quel documento; il dottor Grandolfo, componente per l'Italia, insieme al
professor Santi Tofani, della
Commissione Europea competente in
materia, ha omesso di far rilevare la incompatibilità di costui - consulente
privato della Omnitel in perizia ordinata dal Tar in cui il perito del tribunale
era il suo collaboratore dott. Vecchia
- a rivestire tale incarico. Ciò ... comprova la situazione di incompatibilità
che persiste nelle figure di tali persone
e l'incarico che le stesse rivestono all'interno dell'Istituto Superiore di
Sanità..."; che nel 1999 l'allora Ministro
della sanità on. Rosy Bindi e il direttore dell'Istituto Superiore di
Sanità professor Benagiano nominavano una
commissione di indagine che accertasse quanto denunciato dal Codacons sull'operato
di alcuni componenti del
Laboratorio di Fisica dell'Istituto Superiore di Sanità; che il dottor
Vecchia, anche in contrasto con altri
prestigiosi esponenti dell'Istituto Superiore di Sanità, coglie ogni
occasione per minimizzare il problema
dell'elettrosmog, si chiede di sapere: a quali esiti sia approdata la commissione
nominata a suo tempo dal
Ministro della sanità e dal direttore dell'Istituto Superiore di Sanità;
se l'AIRP, Associazione Italiana Radio
Protezione, risulti domiciliata presso F. Grisani, Laboratorio di Fisica, Istituto
Superiore di Sanità, viale Regina
Elena 299, Roma, e quali siano il suo ruolo e fini statutari; quali provvedimenti
siano stati presi o si abbia
intenzione di prendere per ristabilire credibilità e prestigio dell'Istituto
Superiore di Sanità, che deve operare in
piena indipendenza da qualsiasi lobby, gruppo di pressione o multinazionale.
(4-02180)";
- che i fatti esposti nella suddetta interrogazione parlamentare al Ministro
della Salute e al Ministro
dell'Ambiente venivano anche riportati nell'interrogazione urgente a risposta
scritta del 4 giugno
2002 indirizzata dal Consigliere Regionale dei Verdi Angelo Bonelli al Presidente
della Giunta
Francesco Storace, all'Assessore alla Sanità Vincenzo Saraceni e all'Assessore
all'Ambiente
Marco Verzaschi della Regione Lazio, di cui al prot. del Consiglio Regionale
del Lazio,
Interrogazione n. 643 del 6/6/02,
- che nel corso della precedente legislatura, in data 11/01/2000, il Senatore
della Repubblica
Italiana Francesco Bortolotto, del Gruppo dei Verdi - l'Ulivo, presentava una
interrogazione
parlamentare a risposta orale in Commissione Ambiente al Ministro della Sanità
pro-tempore on.
Rosy Bindi, n. atto 3/03333, seduta di presentazione n. 743, il cui testo viene
qui di seguito
integralmente e fedelmente riportato:
"Al Ministro della sanità. Premesso: che il Ministro della sanità
onorevole Bindi ed il direttore
dell'Istituto superiore di sanità professor Benagiano hanno nominato
una commissione di indagine sull'operato
di componenti del laboratorio di fisica dell'Istituto superiore di sanità;
che l'indagine deve accertare se, come
denunciato dal Codacons, la multinazionale Motorola, produttrice di impianti
che diffondono inquinamento
elettromagnetico, abbia versato somme cospicue all'associazione AIRP, associazione
nella quale sarebbe
implicato il dottor Paolo Vecchia, dirigente del laboratorio di fisica dell'Istituto
superiore di sanità; che il
Codacons ha chiesto che il dottor Vecchia ed il suo superiore, il dottor Grandolfo,
vengano trasferiti ad altro
incarico; che molti si chiedevano da tempo come mai il dottor Vecchia, anche
in contrasto con altri prestigiosi
esponenti dell'Istituto superiore di sanità, cogliesse ogni occasione
per minimizzare il problema dell'elettrosmog,
l'interrogante chiede di conoscere: che cosa sia questa associazione AIRP (Associazione
italiana radio
protezione), domiciliata presso F. Grisani, laboratorio di fisica - Istituto
superiore di sanità - viale Regina Elena
299, Roma, e quale sia, in essa, il ruolo del dottor Vecchia; se il dottor Vecchia,
da quando è stato implicato
nell'AIRP, abbia mai partecipato alla redazione di pareri dell'Istituto superiore
di sanità in merito ai rischi
connessi con l'esposizione ai campi elettromagnetici e per quale ragione; se
l'AIRP, come denunciato dal
Codacons, abbia ricevuto pagamenti dalla Motorola e per quale motivo; se il
dottor Vecchia abbia denunciato per
diffamazione il Codacons e se il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Roma abbia assolto il
Codacons perchè "... non può escludersi l'effettiva corresponsione
del contributo elargito dalla Motorola in
favore dell'AIRP... si prospetta plausibile l'inesistenza dell'animus diffamandi";
se non si ritenga che i cittadini
italiani, preoccupati per la sempre maggiore diffusione dell'elettrosmog, abbiano
il diritto di avere all'Istituto
superiore di sanità dirigenti che non traffichino con associazioni finanziate
dalla Motorola; quali provvedimenti
siano stati presi, o verranno presi, per ristabilire credibilità e prestigio
di un istituto che deve continuare ad
operare in piena indipendenza da qualsiasi lobby, gruppo di pressione o multinazionale.
(3-03333)" ;
- che, in data 11 aprile 2001, alcuni cittadini appartenenti al Coordinamento
dei Comitati di Roma
Nord avevano presentato all Procura della Repubblica di Roma formale e circostanziata
querela
nei confronti dei precedenti Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giuliano
Amato, Ministro
dell'Ambiente sen. Willer Bordon, Ministro degli Affari Esteri on. Lamberto
Dini per non aver
messo in atto, a distanza di 18 mesi dalle prime misurazioni istituzionali dei
campi elettromagnetici
intorno a Radio Vaticana, nelle rispettive competenze politiche amministrative
e diplomatiche, i
provvedimenti necessari al rispetto di una legge della Repubblica sul territorio
italiano;
- che in data 7 settembre 2001 il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord, ai
sensi della Legge
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, inoltrava, fra gli altri,
ai Ministri della Salute,
dell'Ambiente, delle Comunicazioni e degli Esteri la propria formale richiesta
di partecipazione al
procedimento tecnico-amministrativo per la risoluzione della problematica relativa
alle emissioni
elettromagnetiche della stazione
radiofonica intercontinentale di Radio Vaticana di S. Maria di
Galeria;
- che, a seguito della pubblicazione sui mezzi d'informazione, avvenuta il 10
maggio scorso, delle
conclusioni della perizia della Procura della Repubblica di Roma citata in precedenza,
il
Coordinamento dei Comitati di Roma Nord inoltrava, con telegrammi e telefax
trasmessi
l'11/5/2002, il 25/5/2002 e l' 8/6/2002 richieste di incontri urgenti ai Ministri
della Salute e
dell'Ambiente, nonché al Presidente della Regione Lazio e al Sindaco
di Roma.
CONSIDERATO
- che, ad oggi, nessuna risposta
ci è stata data dal Governo Italiano, e segnatamente dai Ministri
della Salute e dell'Ambiente,
- che il Ministero della Salute avrebbe dato incarico al dott. Martino Grandolfo
e al dott. Donato
Greco di effettuare una controrelazione della perizia della Procura della Repubblica
di Roma in
tema di valutazione epidemiologica e medico legale delle emissioni elettromagnetiche
nella zona
di Cesano e che ha stabilito, come già detto, il nesso di causalità
tra esposizioni a NIR ed
incidenza della leucemia;
- che la nomina del dott. Martino Grandolfo da parte del Ministero della Sanità
apparirebbe
motivata per contrapporre alla perizia della Procura della Repubblica di Roma
un parere già noto e
schierato del predetto dott. Grandolfo sui rischi per la salute umana a causa
dei campi
elettromagnetici,
- che la nomina del dott. Donato Greco da parte del Ministero della Sanità
apparirebbe motivata per
contrapporre alla perizia della Procura della Repubblica di Roma un parere già
noto dalla relazione
del Gruppo di Studio istituito dal precedente Ministro prof. Umberto Veronesi,
del quale il dott.
Greco faceva parte, considerando che nulla di più sarebbe stato studiato
nel territorio da parte di
quel Gruppo Ministeriale rispetto allo stato della ricerca effettuata dagli
epidemiologi dell'Agenzia
di Sanità della Regione Lazio, del Dipartimento di Epidemiologia della
ASL Roma E e della Facoltà
di Statistica dell'Università di Firenze,
tanto premesso e considerato, i sottoscritti Cittadini firmatari del presente
atto